Articolo 1
Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
COVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22/12/2008, N. 201
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Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il
31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per
cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi. (1)
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni
in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto
ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data
dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni. (2)
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma,
un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa
esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 e' subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove
l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente
accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento. (2)
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i
materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi
dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. (2)
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con
le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le
compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla
programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai
commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di
cui al comma 11. (1)
10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite
misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei
prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno
e della plastica. (3)
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli
elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la
condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili
pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicita' sugli
appalti di lavori, servizi e forniture. La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni. (3) (4)
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualita' delle
amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla
struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle
attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento
economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono
economie.»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e' abrogato. (3)
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per
i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e'
inserito il seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. (3)
11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per
l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini
di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento
prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e
grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli
aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si
applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali
di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i
quali sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento
dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto. (3)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(2) Comma sostituito dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22/12/2008, n. 201.
(4) Comma modificato dall'art. 32, DL 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla L. 15/7/2011, n. 111.
Decreto Legge 23/10/2008 n. 162
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

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