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Iscrizioni al catasto, si sperimenta la semplificazione

Iscrizioni al catasto, si sperimenta la semplificazione

Con la circolare 1 dell'8 maggio 2009, l'Agenzia del territorio ha fornito chiarimenti in tema di aggiornamento catastale. Nel dettaglio, la circolare riguarda i cambiamenti di stato delle particelle terreni a seguito di edificazione: l'Agenzia ha realizzato delle procedure informatiche semplificate, in grado di garantire la continuità storica delle informazioni censuarie contenute nel Catasto terreni e nel Catasto edilizio urbano.

In passato, I'assenza di procedure specifiche non ha potuto garantire un collegamento ottimale dei dati nel processo di edificazione. Di fatto, il controllo sulle intestazioni era ancora completamente "manuale" e rimaneva totalmente a carico del personale degli uffici provinciali. Mancavano infatti gli che garantiscono la continuità delle intestazioni nelle due distinte fasi di presentazione del tipo mappale e dell'accatastamento. Le nuove procedure messe a punto costituiscono il primo passo verso l'unificazione del documento di aggiornamento catastale, ai fini dell'edificazione o dell'ampliamento di nuove costruzioni. Attualmente, infatti, esistono ancora due procedimenti separati. Da un lato, il documento di aggiornamento cartografico e delle informazioni censuarie del Catasto terreni, prodotto con procedura Pregeo. Accanto a questo, il documento del Catasto edilizio urbano, prodotto con la procedura Docfa.

PRESUPPOSTI OPERATIVI
Al momento della presentazione del tipo mappale, per attribuire all'ente urbano l'identificativo di Catasto edilizio urbano in modo automatico, è necessario che l'ufficio abbia effettuato la correlazione 1:1 tra fogli del Catasto terreni e fogli del Catasto edilizio urbano. Se la correlazione non è stata effettuata, la procedura di aggiornamento potrà essere garantita solo con le regole attualmente utilizzate.
Per la gestione e il collegamento delle titolarità tra Catasto terreni e Catasto edilizio urbano è vincolante I'utilizzo della procedura Pregeo 10 che è in fase di sperimentazione in 17 uffici provinciali e dovrà diventare obbligatoria in tutti gli uffici nazionali. La procedura prevede la gestione degli eventuali disallineamenti tra la ditta che presenta il tipo mappale e quella iscritta negli atti del Catasto terreni. Le informazioni relative alla ditta dichiarata sono fornite dal professionista e concernono la dichiarazione di perfetto allineamento tra intestati al Catasto terreni e ditta da iscrivere al Catasto edilizio urbano. Si riescono quindi a individuare tre motivi di disallineamento.
1. Incompletezza dei dati anagrafici e delle titolarità.
2. Mancata o errata registrazione della voltura.
3. Stato di fatto non legittimato per inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi.

GLI EFFETTI DELLA SPERIMENTAZIONE
Le procedure di semplificazione sono iniziate lunedì 11 maggio negli uffici provinciali di Siena, Como, Rieti, Isernia e Rimini. In questi uffici si verificheranno gli effetti concreti del nuovo iter semplificato sulle banche dati catastali.

1. La particella terreni su cui è stato edificato l'immobile verrà individuata con un nuovo numero e trasferita alla partita speciale 1, "Area di enti urbani e promiscui”.




2. La particella edificata verrà iscritta al Catasto edilizio urbano con lo stesso identificativo attribuito nella mappa, intestato alla stessa ditta presente negli atti censuari del Catasto terreni. La particella sarà quindi individuata come nuova tipologia immobiliare transitoria e verrà denominata F6 ,"Fabbricato in attesa di dichiarazione". Al momento della dichiarazione al Catasto edilizio urbano, l'identificativo verrà soppresso e saranno costituite le diverse unità immobiliari comprese nel fabbricato, ciascuna contraddistinta con il proprio subalterno e le tradizionali informazioni costituite dai dati tecnico-amministrativi. Nel caso di dichiarazione concernente una sola unità immobiliare, sarà confermato l'identificativo (privo di subalterno) attribuito all'immobile F6.

3. Tra Ie diverse tipologie di documento previste dalla procedura Pregeo 10 danno luogo alla costituzione dell'immobile di categoria F6 solo Ie seguenti:
- conformità di mappa con conferma di numero di particella, o con variazione del numero di particella;
- nuova costruzione sull'intera particella; nuova costruzione di superficie inferiore a 20 metri quadrati; nuova costruzione ricadente in una particella a superficie reale definita da precedente Tipo di Frazionamento;
- inserimento di nuovo fabbricato con superficie superiore a 20 metri quadrati;
- inserimento di nuovo fabbricato e scorporo di corte;
- tipo frazionamento + tipo mappale.

Per approfondimenti:
Agenzia del territorio, circolare 1/2009 (testo integrale)

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