Recupero dell'imposta di registro. Stop dopo tre anni
Con la circolare n. 25/E del 21 maggio, l'Agenzia delle entrate ha fissato i termini entro cui l'amministrazione finanziaria può recuperare l'imposta di registro: non più di tre anni.
La circolare riguarda il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di fabbricati, dichiarati ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. In questi casi l'azione di recupero decade dopo tre anni dal giorno in cui il contribuente ha depositato la ricevuta dell'istanza di attribuzione della rendita catastale.
Se la richiesta è stata presentata con la procedura prevista dal d.m. 701/1994, il termine è sempre di tre anni, ma va calcolato dalla data di registrazione dell'atto.
Con la circolare 25/E l'Agenzia delle entrate recepisce un orientamento dettato dalla Corte di cassazione. La Suprema corte, infatti, ha precisato che il termine per richiedere il pagamento delle imposte “debba ritenersi necessariamente di natura decadenziale”. Questo, con l'obiettivo di “assicurare certezza al rapporto e tutelare il contribuente con la predeterminazione di un termine massimo”.
CONTROVERSIE PENDENTI
Per questa ragione, l'Agenzia delle entrate ha invitato i suoi uffici a riesaminare le liti pendenti. Saranno mantenute in vita solo le controversie che riguardano avvisi di liquidazione notificati entro il termine triennale.
Nella comunicazione si precisa che “le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici”.
Il testo completo della circolare
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