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Le garanzie della formazione continua

Le garanzie della formazione continua

In un momento di forte dibattito sulla riforma degli ordini professionali i geometri, a seguito dell’ampia discussione svoltasi negli ultimi anni all’interno della categoria, si sono dotati di strumenti regolamentari formativi, atti a migliorare e, al contempo, certificare la loro professionalità.
È previsto un periodo sperimentale che durerà fino al 2010 momento in cui diverrà obbligo deontologico.



di Stefano Domeniconi
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Principi generali
L’articolo 23 lettera b) del Codice deontologico dei geometri liberi professionisti italiani (approvato con delibera dal Cng il 7 giugno 2005) ha introdotto l’obbligo per il professionista iscritto di mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento professionale, secondo le indicazioni del proprio Consiglio nazionale di concerto con i consigli provinciali e circondariali.
L’attuale normativa riguardante gli ordini e i collegi professionali, che si trova in fase di riforma, tende a focalizzare in modo determinante le finalità degli ordini professionali quali tutori responsabili nella difesa di rilevanti interessi pubblici che passano, anche, attraverso il controllo della qualità prestazionale dei propri iscritti. Per tale ragione, la formazione continua professionale ha come scopo precipuo quello di garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell’attività professionale a tutela della collettività.
La formazione continua nelle professioni è stata definita dal Consiglio europeo (Lisbona 2000) una “scelta strategica” per una “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010”, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni di vita e una maggiore coesione sociale.
A seguito dell’approvazione della direttiva europea sul “riconoscimento delle qualifiche professionali” (2005/36/Ce), che ha lo scopo di snellire le procedure per far circolare liberamente su tutto il territorio europeo i professionisti degli Stati membri, è stata introdotta la definizione di libera professione, in ossequio al principio statuito dalla Corte di giustizia europea, come: “professione esercitata da una persona che, sulla base di qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell’interesse del mandante e della collettività” per cui, l’esercizio della professione “è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest’ultima dai rispettivi ordini professionali” che “garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante”.
La formazione continua introdotta dai geometri liberi professionisti italiani mira, quindi, in questo senso, a realizzare attività formative che garantiscano e perfezionino la qualità delle prestazione, nella finale tutela del committente in ambito europeo.
La categoria dei geometri è consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità, quindi, la necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza imposta dal continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative, nonché del sistema-lavoro, modificate e aggiornate con una frequenza che mette a dura prova anche il professionista più attento. La formazione professionale continua, quindi, non può essere volontaria e/o facoltativa, ma è basilare e necessaria lungo tutto l’arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza e, l’emanazione del regolamento di formazione continua statuisce che tale obbligatorietà, per tutti gli iscritti all’Albo dei geometri, scatterà dal 2010.



L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi formativi, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Sintesi descrittiva del testo in vigore
Il regolamento di formazione continua per geometri liberi professionisti prevede che gli eventi formativi comprendano le discipline tecnico-scientifiche inerenti all’attività professionale, le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline funzionali all’esercizio della professione, comprese le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l’organizzazione dello studio professionale.
Gli eventi formativi sono organizzati dai Collegi provinciali e circondariali, dagli enti di categoria e dagli istituti universitari, istituti tecnici ed enti equiparati; la partecipazione ai corsi da diritto a crediti formativi professionali (CFP). Comportano l’acquisizione di CFP anche relazioni in convegni, seminari ecc., pubblicazioni, lezioni in corsi, master ecc, docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati, superamento di esami in corsi universitari. La partecipazione ad eventi formativi all’estero sarà valutata, per il riconoscimento dei CFP, da parte del collegio di appartenenza.
Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione e tali attività potranno essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico. A questo riguardo sono disponibili sul sito del Consiglio nazionale geometri alla sezione formazione tutti gli eventi accreditabili svolti attualmente dai collegi provinciali e circondariali, tutte le informazioni e il regolamento completo; inoltre, ogni singolo iscritto può accedere direttamente dal medesimo sito al database nazionale nel quale è archiviata la sua posizione e il suo curriculum professionale accreditato in base ai corsi da lui svolti, che può essere stampato per tutti gli usi consentiti dalla legge.
Dal 1° al 8° anno d’iscrizione il geometra deve conseguire almeno 50 CFP ogni due anni con almeno 20 CFP ogni anno; dal 9° al 20° anno d’iscrizione 60 CFP ogni tre anni con almeno 10 CFP ogni anno; dal 21° al 35° anno d’iscrizione 100 CFP ogni cinque anni con almeno 10 CFP ogni anno. Le attività svolte saranno annotate nel “ Registro della formazione continua professionale”.
Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed è obbligatorio per ogni iscritto all’Albo a partire dal 1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico. Il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione per perfezionare e mettere a punto, a livello organizzativo, tutto il sistema.

Stefano Domeniconi è geometra, coordinatore della Commissione istruzione, formazione ed università del Collegio dei geometri di Rimini. È inoltre membro della Commissione istruzione, presso il Comitato dei geometri della Regione Emilia-Romagna.

Il testo completo del regolamento di formazione continua per i geometri

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