Ruderi: ristrutturazione o nuova costruzione?
Non esiste alcuna norma specifica che riporti una definizione di “rudere”. Non a caso, le interpretazioni in materia sono sempre state fornite dai giudici, chiamati a risolvere numerosi contenziosi. Quando si può parlare di semplice ristrutturazione e quando, invece, la struttura preesistente è pregiudicata a tal punto che, per un intervento edilizio, diventano necessari titoli abilitativi per nuove costruzioni?
Al proposito è il caso di ricordare la fondamentale sentenza n. 946/1988 della quinta sezione del Consiglio di Stato. Nel testo vengono fissate le caratteristiche essenziali della ristrutturazione edilizia, così riassumibili:
· preesistenza di un organismo edilizio;
· modifica generale o particolare dello stesso;
· salvezza delle caratteristiche fondamentali dell’edificio ristrutturato.
La giurisprudenza sulla definizione di rudere è comunque abbondante e ne dà una caratterizzazione di tipo negativo. La presenza di mura perimetrali, di strutture orizzontali e di coperture, unite alla concreta possibilità di ricostruzione dell’edificio originario escludono l’edificio dalla classificazione di rudere. Basta quindi che manchi anche solo uno dei requisiti sopra ricordati per definire un edificio “rudere” e, in quanto tale, non passibile di interventi di semplici ristrutturazione.
Una recente sentenza del tribunale amministrativo del Veneto (n. 1667/2008) si rifà proprio a questa consolidata giurisprudenza: “Può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) se l’organismo edilizio è dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione”.
Analogamente, anche i giudici calabresi, in una sentenza dello scorso anno, hanno rimarcato il fatto che una ristrutturazione edilizia presuppone l’esistenza di un edificio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, poiché non è ravvisabile un simile intervento su ruderi o edifici da tempo demoliti. Questo per il semplice motivo che non è possibile ristrutturare strutture che mancano di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare.
In definitiva, dunque, qualsiasi intervento edilizio su un rudere è classificabile come un intervento su “nuova costruzione” e quindi assoggettato i limiti stabiliti dalla disciplina urbanistica. Occorrerà dunque richiedere al comune il rilascio della consueta concessione edilizia o del titolo corrispondente, anche nel caso in cui la ricostruzione preveda la fedele riproduzione del manufatto esistente.
In altri termini un intervento su un rudere va del tutto equiparato a un’edificazione ex novo, mentre è possibile procedere alla fedele ristrutturazione, se esiste una parte dell’opera muraria che consente di individuare i connotati essenziali del manufatto originario, a prescindere dalle sue condizioni. E non si tratta di nuova costruzione.
Articolo di Mauro Ferrarini
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