Chi firma la certificazione energetica?
Come previsto da tempo, dal 1° luglio la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria anche nelle compravendite e nelle locazioni di intere costruzioni fino a 1.000 metri quadrati.
Sempre sul tema della certificazione, però, dal 4 luglio scorso sono entrate in vigore anche due importanti novità, introdotte con il decreto legislativo 115/2008.
1. Certificatori
Tutti i professionisti in grado di progettare potranno firmare l’attestato di efficienza energetica degli edifici, senza bisogno di frequentare un corso.
Sono ammessi tecnici pubblici e privati, comprese le società di ingegneria e i pool di professionisti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali. Vengono ammesse le collaborazioni tra professionisti: se il tecnico è abilitato per una parte delle competenze richieste può operare in tandem con altri tecnici in modo che il gruppo costituito “copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza”.
Per i certificatori con titolo di studio tecnico-scientifico sono invece previsti corsi di abilitazione organizzati da Regioni e Province, oppure autorizzati dagli enti locali. I corsi si concluderanno con un esame e, Insieme alla targa, dovranno rilasciare anche una dichiarazione di indipendenza e imparzialità sottoscritta dal tecnico stesso. In questo modo il documento escluderà qualsiasi conflitto di interesse con costruttori, progettisti e con i produttori di materiali.
L'aggiornamento dell'attestato potrà essere predisposto anche da un tecnico abilitato dipendente dell’impresa di costruzione o installazione.
2. Software
Le norme Uni saranno alla base del calcolo delle prestazioni energetiche, e i software in commercio dovranno fare riferimento al metodo di calcolo del Cti (Comitato termotecnico italiano).
I software in commercio potranno avere uno scostamento massimo del 5% da questo metodo di calcolo. Dovranno inoltre essere provvisti della dichiarazione di conformità rilasciata dall'Uni o dal Cti. In attesa della dichiarazione potranno perà essere messi in vendita con un’ auto-dichiarazione del produttore.
Le misure inserite nel d.lgs. 115/2008 possono intendersi come un’indicazione di massima da applicarsi nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione, ma per un riferimento formativo completo occorrerà ancora attendere il decreto interministeriale con le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in ritardo da più di due anni).
Le regioni che hanno già recepito la direttiva 91/2002 dovranno avvicinare il più possibile i propri provvedimenti con i contenuti del d.lgs. 115/2008.
Ti potrebbe interessare anche
- L’onda nuova delle rinnovabili arriva dal mare
- Etichettatura energetica apparecchi domestici a biomasse
- Gli italiani e il solare: bello, ma cos'è?
- Energia Rinnovabile Aerostatica: Catturare Sole e Vento all’Origine
- Efficienza energetica. Cosa sono e come si ottengono in Certificati Bianchi?
- Fotovoltaico e Geotermia: la combinazione vincente per l’Efficienza Energetica
Categorie di articoli
Articoli correlati dal Network dei Professionisti Tecnici
-
06/07/2011 su www.ingegneri.cc
Certificazione energetica degli edifici. Le conclusioni del Forum di Milano -
08/04/2011 su www.ingegneri.cc
Nuova Direttiva EPBD per l’efficienza energetica. L'applicazione in Italia e in Europa -
17/12/2010 su www.illuminotecnica.com
Musei Illuminati -
20/07/2010 su www.ingegneri.cc
Ddl Siliquini: un pericolo mortale per gli ingegneri juniores -
25/02/2010 su www.ingegneri.cc
Riparto delle competenze professionali (parte II)
- agenzia delle entrate
- agenzia del territorio
- agevolazioni
- ambiente
- ance
- catasto
- certificazione energetica
- competenze
- detrazione 55%
- edilizia
- efficienza energetica
- fiscalità
- fonti rinnovabili
- formazione
- fotovoltaico
- geometri
- impianti
- innovazione
- isolamento acustico
- isolamento termico
- legno
- materiali
- mercato delle costruzioni
- mercato immobiliare
- piano casa
- progettazione
- ristrutturazione
- sicurezza
- sostenibilità
- titoli abilitativi
Aziende Cerca
-
Centro Metal srl
-
FAAC spa
-
LineKit
Scheda Top
-
Robur spa
-
LA NUOVA MEDIAZIONE NELLE LITI CONDOMINIALI
-
ISOLATORI SISMICI
-
DVR - Software
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA PUBBLICA - NUOVA EDIZIONE -
-
MANUALE DEL CERTIFICATORE ENERGETICO
-
CONTROLLI E VERIFICHE DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO ARMATO IN FASE DI ESECUZIONE
-
NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
-
La Nuova Imu 2012 Imposta Municipale Unica
-
RESTAURO STRUTTURALE DELLE MURATURE
-
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI













2 commenti per "Chi firma la certificazione energetica?", lascia anche il tuo
Chiunque se la sente può fare un certificato energetico
Nell Allegato 3 si dice anche che il Certificato finale nelle nuove costruzioni deve essere fatto da un tecnico terzo per evitare conflitti di interesse.
Chi fa la legge 10 non fa il certificato finale.
Roberto Totonelli