Gare d'appalto: il Durc è obbligatorio
Il Durc non può essere sostituito da un’autocertificazione né dalla produzione di modelli di pagamento dei contributi (F24 o versamenti postali). Così ha precisato il Consiglio di Stato, sezione V, con la pronuncia del 25 agosto 2008, n. 4035, rispetto alla revoca di un’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto di lavori di sistemazione idraulica.
La revoca era stata disposta dalla stazione appaltante in quanto l’aggiudicatario, in sede di verifica della sua produzione documentale, al posto del Durc come attestazione della sua regolarità contributiva aveva presentato copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.
Secondo quanto specificato nella sentenza, la funzione del Durc è di attestazione della regolarità negli adempimenti concernenti i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa edile per tutti gli appalti pubblici e per quelli privati in edilizia. Il documento riveste anche “finalità di contrasto dell’evasione contributiva previdenziale, perseguita attraverso l’imposizione per legge dell’obbligo di produzione del documento”.
Il Consiglio di Stato ha poi evidenziato la duplice natura della certificazione che rappresenta uno “strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale”. Da un lato il Durc è uno strumento che permette di verificare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto a imprese che risultano in regola quanto a contribuzione previdenziale. Dall’altro lato, “in virtù della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra i soggetti previdenziali)”, il Durc consente “l’agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa vuoi dell’appaltatore che, per riflesso, dell’appaltante, riducendone le incombenze”.
In merito al caso concreto, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca disposta dalla stazione appaltante anche perché non vede “a quale plausibile interesse dell’imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione” attraverso l’autocertificazione. Da questo i giudici fanno discendere la categorica impossibilità di sostituire la “doverosa e ufficiale certificazione” con la dichiarazione sostitutiva. La ragione di tale impossibilità sta nel fatto che fra le generali previsioni in tema di autocertificazione e la previsione per gli appalti pubblici relativa al Durc esiste “un rapporto di specialità, in forza del quale prevale, in materia di appalti, la disposizione dell’articolo 3, comma 8, lettera b.bis), del d.lgs n. 494 del 1996”.
Di conseguenza, la richiesta produzione del Durc non era surrogabile né con l’autocertificazione dell’interessato né con la mera produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché “si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori”.
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