Contratti di quartiere in aree poco abitate
Contratti di quartiere: secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 4104, 1° settembre) sono ammissibili anche i progetti realizzati su aree scarsamente abitate.
La sentenza ribalta un precedente pronunciamento del Tar di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto il ricorso di una società contro un comune campano, responsabile di aver rigettato un progetto presentato nell'ambito del programma previsto dalla legge 21/2001. Secondo i giudici si Salerno l'intervento non era corrispondente alla fisionomia del contratto di quartiere: mentre quest'ultimo impone la riqualificazione di aree già edificate e degradate, la proposta del ricorrente intendeva invece urbanizzare un'area prevalentemente libera da edifici.
Diverso il parere del Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno presente che il modello del contratto di quartiere lascia al proponente una vasta gamma di soluzioni; la competenza del consiglio comunale della giunta scatta a seconda dell'incidenza della proposta sull'assetto del territorio.
Nel caso in questione, il progetto disciplinava un'area ancora scarsamente abitata, e quindi la decisione sulla sua compatibilità con le scelte di indirizzo sull'assetto del territorio doveva essere assunta dal consiglio comunale. La decisione invece venne presa dalla giunta, che si oppose per due ragioni: il progetto non prevedeva il recupero del patrimonio edilizio esistente; l'area in questione non poteva essere definita come quartiere e non era nella disponibilità del proponente.
Secondo i giudici del Consiglio di Stato nessuna delle motivazioni è valida: un intervento innovativo non può essere valutato solo dal punto di vista edilizio, ma deve essere considerato anche per la sua capacità di incidere su altri obiettivi come degrado dell'ambiente urbano, carenza di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.
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