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Da gennaio è attivo il regolamento per la formazione continua

Da gennaio è attivo il regolamento per la formazione continua

Dal primo gennaio 2010 è entrato in vigore il “Regolamento per la formazione continua”, approvato nella versione definitiva dal Consiglio nazionale geometri, lo scorso 10 novembre. Ricordiamo i punti salienti del regolamento.


ART. 4 - AMBITO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del geometra.
Accanto a queste discipline, devono trovare posto:
• le norme di deontologia e ordinamento professionale;
• le altre discipline funzionali all'esercizio della libera professione (lingue, applicazioni informatiche, comunicazione, organizzazione dello studio professionale.

ART. 5 - CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE
• Per i seminari il credito formativo è generalmente riferito al tempo impiegato (ora = credito).
• Nei corsi, invece, il credito formativo dipende dai contenuti “scientifici e innovativi”. L’evento deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra conoscenze scientifico-culturali e orientamento professionale.

ART. 6 - ATTIVITÀ FORMATIVA
• Il Consiglio nazionale predispone i temi e la durata dei “corsi di formazione”.
• I collegi predispongono i “seminari”, che non possono avere una durata superiore alle quattro ore.
• È facoltà dei collegi accreditare seminari organizzati da altri soggetti; i seminari possono essere predisposti anche dal Collegio nazionale.

ART. 7 - ALTRA ATTIVITÀ FORMATIVA
Danno diritto a crediti anche le seguenti attività:



• relazioni in convegni e seminari;
• pubblicazioni;
• lezioni in corsi e master;
• docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
• superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione.
La ripetizione del medesimo evento non dà diritto a crediti ulteriori.

ART. 9 - APPLICAZIONE
A fini statistici, i collegi sono tenuti ad aggiornare il registro della formazione professionale continua, predisposto su supporto informatico dal Consiglio nazionale. La cadenza di aggiornamento è trimestrale, con chiusura al 31 dicembre.

ART. 11 - LIVELLI MINIMI DI FORMAZIONE
II professionista è tenuto al rispetto dei minimi di formazione prescritti dal Consiglio nazionale. I limiti variano a seconda dell’anzianità di iscrizione all’Albo e sono di due tipi: annuali e quinquennali.

ART. 12 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
L'obbligo di formazione è sospeso in caso di maternità, grave malattia o grave infortunio e in altri casi (documentati) di impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Per approfondimenti:
Il testo completo del regolamento

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