Interventi edilizi senza DIA. La situazione regione per regione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010 il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 relativo agli incentivi. In particolare, l'articolo 5 del decreto, che modifica l'art. 6 del D.p.r. 380/2001 (t.u. edilizia), liberalizza, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività (DIA) attualmente richiesta, numerose attività edilizie: tutti gli interventi di manutenzione ordinaria; alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti; alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; le serre mobili stagionali; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, l'articolo 5 prevede che il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
In definitiva, i suddetti interventi possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
La normativa fa comunque salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e anche le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia.
Di conseguenza nelle regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del testo unico, o che non ce l’hanno affatto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del d.l. 40/2010; lo stesso vale per le regioni con una legge antecedente al d.P.R. 380/2001, mentre nelle regioni che hanno una norma regionale che richiede la DIA, resta l’obbligo di presentarla.
Situazione regione per regione
Si applicano da subito le semplificazioni in Sardegna, la cui legge regionale in materia edilizia consentiva già di iniziare i lavori inoltrando una comunicazione, senza attendere 30 giorni. La situazione è, di fatto, analoga in Friuli Venezia Giulia che, benché richieda la DIA per le manutenzioni straordinarie, aveva già inserito molti interventi tra quelli considerati di edilizia libera.
SARDEGNA
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici (l.r. 4/2009, art. 10).
FRIULI VENEZIA-GIULIA
La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) (l.r. 19/2009, artt. 16 e 17).
È già possibile realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA anche in Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lazio. In queste regioni, che non hanno una legge regionale in materia, si farà riferimento al nuovo d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 40/2010. Queste regioni potranno comunque, in seguito, decidere di legiferare reintroducendo la DIA, ma intanto, da oggi, si può ristrutturare senza DIA.
Invece, le regioni Piemonte e Veneto richiedono la DIA per le manutenzioni straordinarie, ma sulla base di leggi regionali precedenti al d.P.R. 380/2001. Anche in queste regioni dovrebbe applicarsi il d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 40/2010.
Resta l’obbligo di presentare la DIA in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia: queste Regioni hanno una legge regionale in materia edilizia, successiva al d.P.R. 380/2001, che richiede DIA per le manutenzioni straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul d.l. nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta.
LOMBARDIA
Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività (l.r. 12/2005, art. 41).
LIGURIA
Sono assoggettati a DIA obbligatoria gli interventi di manutenzione straordinaria (l.r. 16/2008, art. 23). Però, la stessa legge richiede una “comunicazione di avvio dell’attività” per diversi interventi, tra cui: opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari, interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, installazione di impianti solari e fotovoltaici (l.r. 16/2008, art. 21).
EMILIA ROMAGNA
Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire (l.r. 31/2002, art. 8).
TOSCANA
Sono sottoposti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (l.r.1/2005, art. 79).
CAMPANIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività (l.r. 19/2001, art. 2).
UMBRIA
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non classificati come attività edilizia libera, tra cui le manutenzioni straordinarie (l.r. 1/2004, art. 20)
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, prevale la legge regionale, anche se precedente al d.P.R. 380/2001; anche qui resta l’obbligo di presentare la DIA.
VALLE D’AOSTA
Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il comune (l.r. 11/1998, art. 61).
PROVINCIA DI TRENTO
La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione (l.p. 22/1991, art. 83).
PROVINCIA DI BOLZANO
Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali (l.p. 13/1997, art. 132).
SICILIA
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione è sostituita da un’autorizzazione del sindaco (l.r. 37/1985, art. 5).
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