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Nuove disposizioni sull’attività edilizia libera

Nuove disposizioni sull’attività edilizia libera

Dal 25 maggio 2010 è in vigore la legge 73/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 120) che converte il decreto-legge 40/2010. L’articolo 5 del decreto-legge (che riformava l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia – d.P.R. 380/2001) si occupa dell’attività edilizia libera ed è stato ulteriormente riformato dalla legge di conversione giungendo così ad una nuova regolamentazione dell’attività edilizia libera, nell’ambito del Testo unico dell’edilizia.

Le nuove disposizioni dell’articolo 6 del Testo unico, ora vigenti, distinguono in particolare dieci tipologie di interventi edilizi che fino a ora erano compresi nel normale regime dei titoli abilitativi edilizi, ovvero DIA e permesso di costruire.
In particolare sono previste tre tipologie di attività libera, ovvero quelle per le quali non è necessario presentare niente al Comune, quelle per le quali è sufficiente la sola comunicazione da parte del proprietario e quelle per le quali è necessaria anche una relazione firmata da un tecnico abilitato.

Come si può facilmente immaginare, tale nuova procedura può essere percorsa nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Quindi, entrando nel dettaglio, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari e le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Serve invece solo la dichiarazione di inizio lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.




Solo per gli interventi di manutenzione straordinaria è previsto che, oltre alla comunicazione di inizio lavori, un tecnico abilitato produca una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali nella quale dichiari anche di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente dei quali deve riportare i dati. Inoltre deve asseverare che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Ovviamente è necessario, se previsto, provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nei termini previsti.

La sanzione pecuniaria prevista per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica è pari a 258 euro che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.

Articolo di Stefano Valentini

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1 commenti per "Nuove disposizioni sull’attività edilizia libera", lascia anche il tuo

  1. David Gennaioli il 19/08/2010 16:05 Quando si ricorre ad una pratica di attività libera per manutenzione straordinaria è possibili richiedere i benefici del 36%?
Lascia il tuo commento! c

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