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Doppioni di documenti d’identità nelle offerte di gara: è un inutile formalismo

Doppioni di documenti d’identità nelle offerte di gara: è un inutile formalismo

La sezione I del T.A.R. Puglia con sentenza n. 1972 del 21 maggio 2010 ha sancito un principio importante di carattere generale secondo il quale, ove le istanze o le dichiarazioni cui allegare il documento d'identità siano rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e fanno parte di un medesimo insieme probatorio, non è necessario che siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia del documento d'identità.

Altrimenti, fanno notare i giudici amministrativi, la formalità prescritta dall'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (in base alla quale le istanze e le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore) si tramuterebbe in un formalismo senza scopo (cfr. anche dal sito della giustizia amministrativa, T.A.R .Sardegna, Cagliari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 457).

Testo integrale della sentenza n. 1972/2010 (dal sito della giustizia amministrativa)

Fonte Aniem

 


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