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Ancora sulla conformità catastale

Ancora sulla conformità catastale

Torniamo a occuparci del tema della conformità catastale, pubblicando la circolare dell’Agenzia del territorio del 9 luglio scorso che fornisce i chiarimenti riguardante l’attuazione dell’articolo 19, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che introduce un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

La circolare tratta dei profili inerenti la pubblicità immobiliare e il quadro normativo di riferimento “catastale”. Sugli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, riteniamo di sottolineare i punti riguardanti l’obbligo di indicazione degli identificativi catastali, l’obbligo di indicazione del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e le variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.

Nella conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato recepito un emendamento in tema di dichiarazione di conformità: "La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale". Questo dunque permetterà ai geometri di fornire attestazioni per i loro clienti per il rispetto degli obblighi di legge.




Agenzia del territorio, circolare del 9 luglio 2010, n. 2, Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14. Prime indicazioni

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