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Variazione Aliquota Iva 21%, un Manuale di Sopravvivenza per il Geometra

Variazione Aliquota Iva 21%, un Manuale di Sopravvivenza per il Geometra

Tra le tante novità contenute nella Manovra bis (diventata legge a tutti gli effetti con la legge di conversione del d.l. 138/2011. n. 138), vi è la variazione dell’aliquota Iva dal 20 al 21%. Scopo di questo articolo è fornire ai lettori una ‘Guida di Sopravvivenza Minima’ per sapere come comportarsi, per esempio, sulle fatture emesse dopo l’entrata in vigore della Manovra bis, ma riferite a un periodo precedente. E poi, come si applica questa novità nel caso di cessione di beni mobili e immobili? E le fatture emesse verso enti pubblici?

 

Innanzitutto, la previgente aliquota continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate prima di tale data, anche se fatturate successivamente. Per valutare il momento in cui l'operazione si considera effettuata si applicano le consuete regole in materia di Iva per cessione di beni e prestazione di servizi, ex art. 6, d.P.R. n. 633/1972.

 

Cessione di beni mobili
Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della loro consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati fino al 16 settembre 2011, l'aliquota applicabile rimane il 20%; per i beni consegnati dal 17 settembre 2011 si applica invece quella del 21%.
La fattura differita, per i beni consegnati fino al 16 settembre 2011, emessa con data pari o successiva alla decorrenza, dovrà evidenziare ancora l'aliquota del 20%. Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui applicare l'aliquota al 20%, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota al 21%.

 

In caso di acconto del corrispettivo prima della consegna del bene, deve essere emessa fattura per l'importo incassato. In caso di incasso di un acconto su una futura consegna, effettuato prima del 17 settembre 2011, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta ad aliquota del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza (17 settembre 2011) in poi, solo sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%. Anche la fattura anticipata rispetto alla consegna, se viene emessa prima della decorrenza, è soggetta ad aliquota IVA del 20%;

 

Cessione di beni immobili
La cessione di beni immobili si considera effettuata alla data di stipula dell'atto. Anche in questo caso l'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di effettuazione. Pertanto le fatture emesse fino al 16 settembre 2011 sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le fatture di saldo emesse dalla data del 17 settembre 2011 sono soggette ad aliquota nuova, per il solo importo del saldo.

 

La cessione di immobili soggetta ad aliquota ordinaria riguarda gli immobili strumentali per natura, cioè quelli accatastati in categoria B, C, D ed E ed A10. Va ricordato che per queste cessioni l'Iva va assolta con il sistema del reverse charge, (ad esclusione dei casi delle cessioni fatte dall'impresa costruttrice nei quattro anni dalla ultimazione della costruzione/ristrutturazione e delle cessioni verso soggetti privati, che restano assoggettate ad IVA da parte del cedente con le regole normali). Quindi, il soggetto acquirente che integra la fattura ricevuta, per stabilire l'aliquota applicabile deve fare riferimento alla data di emissione del documento.

 

Le prestazioni di servizio
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
Le fatture definitive (e non proforma) emesse prima del 17 settembre 2011 sono soggette all'aliquota del 20%, mentre le fatture definitive (e non proforma) emesse dal 17 settembre 2011 sono soggette all'aliquota del 21%.

 

Operazioni fatturate con il sistema Iva di cassa
In assenza di una specifica previsione, si presume valere il seguente principio:
- NON si applica la variazione di aliquota Iva in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse con il sistema Iva di cassa entro il 16 settembre 2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo

 

Fatture emesse verso enti pubblici
Anche per le operazioni nei confronti degli enti pubblici per le quali vengono emesse fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5 dell'art. 6/633, le operazioni e l’importo dell’aliquota Iva si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, fatto salvo che l'esigibilità dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettivamente pagato il corrispettivo da parte dell'Ente.

 

Per questo vale la regola seguente:
- NON si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno 16 settembre 2011; questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

 

Scorporo corrispettivi
Per i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22 d.P.R. 633/1972, che annotano i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno, perciò interessati all’aliquota del 21% i corrispettivi risultanti da documenti fiscali, scontrini fiscali e ricevute fiscali, emessi dal 17 settembre 2011. Si prega di annotare in una nuova e distinta colonna i corrispettivi soggetti alla nuova aliquota.

 

Il calcolo per determinare l'imposta Iva relativa ai corrispettivi, deve essere effettuato mediante il sistema di calcolo matematico e non più con le cosiddette percentuali di scorporo. A questo fine vengono indicati i divisori da applicare al totale corrispettivi. I divisori previsti sono rispettivamente:
- 104, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 4%;
- 110, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 10%;
- 121, da applicare al totale dei corrispettivi soggetti al 21%.

 

Note di variazione
Per quanto riguarda l'aliquota Iva da applicare alle note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, va ricordato che occorre sempre fare riferimento all'aliquota applicata sulla operazione originaria a cui la variazione si riferisce. Pertanto, indipendentemente da quando viene emessa la nota di variazione, si applica:
- l'aliquota del 20%, se l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 20%;
- l'aliquota del 21%, se invece l'operazione interessata dalla variazione era stata assoggettata al 21%.

 

Fonte Collegio dei Geometri di Torino e Provincia

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