Catasto
Oneri di urbanizzazione: imposta fissa in caso di convenzione
L’atto di trasferimento a favore di un comune delle opere di urbanizzazione, in base a un’apposita convenzione stipulata con una società, sconta l’imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali. A fare questa precisazione è l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 166 diffusa nei giorni scorsi.
Con un istanza di interpello alle Entrate, una società ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale di un atto di cessione nei confronti di un comune. La società in questione si era impegnata a realizzare alcune opere in attuazione di una convenzione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ha quindi chiesto se l’atto poteva usufruire del regime agevolato che assoggetta alcuni trasferimenti a imposta di registro in misura fissa, ed esonera dal pagamento delle imposte ipo-catastali.
È ormai prassi consolidata nei comuni affidare a privati il compito di realizzare le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si tratta dei costi che l’imprenditore deve sostenere nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire. Dunque, invece di pagare il contributo, il titolare del permesso si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione, in base alle regole fissate dall’amministrazione comunale. Per rafforzare la tesi del diritto all’agevolazione, l’azienda richiama la risoluzione dell’amministrazione finanziaria 250666/1983 con cui è stato chiarito che i benefici vanno estesi non solo alle convenzioni, ma anche a atti posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti.
Secondo l’Agenzia è fondata l’interpretazione del contribuente. Gode infatti del trattamento agevolato “la cessione con la quale una società costruttrice trasferisce al comune le opere di urbanizzazione che vengono realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente, purché l’accordo risulti da apposita convenzione”. Per le Entrate, l’articolo 20 della legge 10/1977 riconosce i vantaggi fiscali non solo alle convenzioni, ma anche agli atti che danno esecuzione alle loro disposizioni. Altrimenti, ne “verrebbe vanificata la ratio agevolativa”.
Fonte:
Ance
Con un istanza di interpello alle Entrate, una società ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale di un atto di cessione nei confronti di un comune. La società in questione si era impegnata a realizzare alcune opere in attuazione di una convenzione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ha quindi chiesto se l’atto poteva usufruire del regime agevolato che assoggetta alcuni trasferimenti a imposta di registro in misura fissa, ed esonera dal pagamento delle imposte ipo-catastali.
È ormai prassi consolidata nei comuni affidare a privati il compito di realizzare le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si tratta dei costi che l’imprenditore deve sostenere nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire. Dunque, invece di pagare il contributo, il titolare del permesso si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione, in base alle regole fissate dall’amministrazione comunale. Per rafforzare la tesi del diritto all’agevolazione, l’azienda richiama la risoluzione dell’amministrazione finanziaria 250666/1983 con cui è stato chiarito che i benefici vanno estesi non solo alle convenzioni, ma anche a atti posti in essere in esecuzione degli obblighi assunti.
Secondo l’Agenzia è fondata l’interpretazione del contribuente. Gode infatti del trattamento agevolato “la cessione con la quale una società costruttrice trasferisce al comune le opere di urbanizzazione che vengono realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile dell’ente, purché l’accordo risulti da apposita convenzione”. Per le Entrate, l’articolo 20 della legge 10/1977 riconosce i vantaggi fiscali non solo alle convenzioni, ma anche agli atti che danno esecuzione alle loro disposizioni. Altrimenti, ne “verrebbe vanificata la ratio agevolativa”.
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