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Normativa

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 9/7/2010 n. 3886

Disposizioni urgenti di protezione civile

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Articolo 1

1. Al fine di accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale determinatosi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici verificatesi a partire dal 1° ottobre 2009 e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010 richiamati in premessa, le risorse finanziarie assegnate ai comuni della provincia di Messina, e ripartite dall'Accordo di programma sottoscritto dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 30 marzo 2010 allegato 1, limitatamente alle voci ME 087 B opere di consolidamento localita' Giampilieri e ME 107 B opere di consolidamento del centro abitato del comune di San Fratello, sono trasferite nelle contabilita' speciali intestate al presidente della regione Siciliana-Commissario delegato ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010, e successive modificazioni ed integrazioni e gravano sulla quota di finanziamento dell'APQ a carico dello Stato.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 ed al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma citato al comma 1, il Commissario
straordinario delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, in qualita' di soggetto attuatore del Commissario delegato-Presidente della regione Siciliana utilizzando le ulteriori risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato art. 17, per la quota residua.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2 il Commissario straordinario delegato puo' richiedere l'apertura di una apposita contabilita' speciale in cui la regione Siciliana e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati a trasferire le occorrenti risorse finanziarie stanziate ai sensi del sopra richiamato Accordo di programma.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dai commi 2 e 3 il Commissario straordinario delegato provvede avvalendosi della struttura del Commissario delegato di cui al comma 1, ed e' coadiuvato da un sub-Commissario designato dal presidente della regione Siciliana.

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